CAPO I
Organi collegiali e assemblee
ART. 1 - Disposizioni generali
1.1 Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di esprimere
la propria opinione. Ciascuna componente ha il diritto di diffondere le
sue idee mediante l'uso di documenti distribuiti alle singole persone.
Il Consiglio di Istituto decide le modalità di affissione e pubblicizzazione
dei documenti redatti dalle assemblee delle singole componenti.
1.2 I doveri tendono a garantire nella quotidianità della vita scolastica
l'esistenza di un contesto consono all'attuazione del "patto formativo"
e all'equilibrato esercizio dei diritti-doveri da parte di ciascuna componente,
nel rispetto delle reciproche libertà e come espressione del senso di
appartenenza ad un contesto comune di vita.
1.3 Ogni componente la comunità scolastica si assume le responsabilità
e gli oneri connessi al proprio ruolo, ma mentre questi sono giuridicamente
definiti per il personale docente e non docente della scuola dal "Contratto
nazionale di lavoro", per quanto riguarda gli studenti vengono sanciti
dal presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente e con particolare
riferimento alla normativa di cui all'art. 1.
ART. 2 Sul funzionamento degli organi
collegiali.
2.1 La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo
preavviso - di massima non inferiore ai cinque giorni - rispetto alla
data delle riunioni.
2.2 La convocazione deve essere effettuata di norma con lettera diretta
ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo
dell'avviso; la divulgazione tramite circolare è tuttavia adempimento
sufficiente per la convocazione della componente docenti.
2.3 La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti
da trattare nella seduta dell'organo collegiale.
2.4 Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale,
firmato dal Presidente e dal segretario, steso su un apposito registro
a pagine numerate.
2.5 Ciascun organo collegiale programma la propria attività nel tempo
allo scopo di realizzare, nel limite del possibile, un ordinato svolgimento
delle attività stesse tenendo presente il rapporto di interdipendenza
delle competenze specifiche.
2.6 Gli organi collegiali devono essere convocati dai rispettivi presidenti,
il più presto possibile in caso di urgenza motivata:
- interruzione dell'attività didattica
- cogestione
- autogestione
2.7 Il Preside coordinerà le programmazioni dei diversi Organi collegiali.
ART. 3 - Consiglio d'Istituto
3.1 Il C. d. I. è l'organo di governo della scuola e delibera su tutte
le materie stabilite dall'art. 10 del D. Leg. 16/04/94 n. 297 e dal D.
I. 28/05/1995.
3.2 Il C. d. I. elegge tra i rappresentanti dei genitori, e secondo le
modalità previste dall'articolo 8 del D. Leg. 16/04/94, n. 297, il Presidente
e dichiara decaduti dall'incarico i membri che siano stati assenti per
tre sedute consecutive senza giustificato motivo scritto.
3.3 Gli studenti minorenni non hanno voto deliberativo per quanto riguarda
acquisto di materiale di consumo e di sussidi scolastici.
3.4 I rappresentanti del personale insegnante sono eletti tra i docenti;
I rappresentanti del personale non insegnante dal corrispondente personale;
I rappresentanti dei genitori dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente
le veci,I rappresentanti degli studenti sono eletti da tutti gli studenti
iscritti, scelti tra quelli di età non inferiore a 16 anni;
3.5 Il Presidente assicura il regolare funzionamento del C. d. I. ed in
particolare:
- Convoca il Consiglio su richiesta del Preside nella sua qualità
di Presidente della Giunta Esecutiva o su richiesta della maggioranza
dei suoi componenti, e decide in merito alle eventuali richieste di
convocazione avanzate dal Collegio dei docenti, dall'assemblea degli
studenti e dei genitori o dai singoli componenti del Consiglio stesso.
- Formula l'o. d. g. della seduta del Consiglio, anche su richiesta
del Presidente della G. E. e su proposta dei singoli componenti.
3.6 Il Consiglio d'Istituto delibera in ordine
- Alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni:
- alla costituzione o compartecipazione a fondazioni, all'istituzione
o compartecipazione a borse di studio;
- all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale.
- Ai contratti di alienazione trasferimento, costituzione, modificazione
di diritti reali su beni immobili, appartenenti alla istituzione scolastica,
previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto
di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni
ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
- All'adesione a reti di scuole e consorzi;
- All'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
- Alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il
coinvolgimento di agenzie, enti università soggetti pubblici e privati;
- All'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui
all'articolo 34 comma 1;
- All'acquisto di immobili;
3.7 .al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla
determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento da parte del
dirigente delle seguenti attività negoziali:
- contratti di sponsorizzazione;
- contratti di locazione di immobili;
- utilizzazione di locali, beni o siti informatici appartenenti alla
istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi,
- convenzioni relative a prestazione del personale della scuola e
degli alunni per conto terzi;
- alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività
didattiche o programmate a favore di terzi;
- acquisto ed alienazione di titoli di Stato,
- contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività
ed insegnamenti,
- partecipazione a progetti internazionali.
3.8 Nei casi specificamente individuati dal comma 1 del regolamento amministrativo
l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio
di istituto. In tali casi, il dirigente non può inoltre recedere rinunciare
o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio di istituto.
3.9 La convocazione del C. d. I. deve essere diramata per iscritto, a
cura degli uffici di segreteria, ai membri del Consiglio almeno cinque
giorni prima. Copia della convocazione deve essere affissa all'albo della
scuola.
3.10 Per discutere e deliberare su argomenti che non sono all'ordine del
giorno è necessaria una deliberazione del Consiglio adottata a maggioranza
dei 2/3 dei componenti. Non è comunque possibile deliberare su argomenti
che comportino impegni di spesa se essi non siano all'o. d. g. e non siano
stati esaminati dalla G. E.
3.11 Alle sedute del C. d. I. possono assistere, senza diritto di parola,
gli elettori delle componenti rappresentate e i membri dei Consigli di
Circoscrizione di cui alla Legge 08/06/1990, n. 142; il Presidente, tuttavia,
previo consenso della maggioranza del C. d. I, può dare, in via eccezionale,
la parola a qualcuno dei presenti, se ritiene che ciò apporti dati tecnici
chiarificatori al problema trattato. La partecipazione dei soggetti di
cui al comma 4 dell'art. 42 del D. Leg. 6/04/94 n. 297 viene decisa con
delibera adottata a maggioranza assoluta dei componenti del C.d.I.
3.12 Nel caso in cui il contegno del pubblico impedisca il regolare svolgimento
dei lavori la seduta può essere sospesa e ripresa a porte chiuse.
3.13 Di ogni seduta il segretario designato dal Presidente redige contestualmente
il processo verbale in apposito registro a pagine numerate. Tale registro
è depositato in presidenza e a disposizione dei consiglieri. Detto verbale
deve essere approvato all'inizio della seduta successiva e affisso in
copia all'albo della scuola. Le delibere debbono essere comunque approvate
nel corso della seduta e sono immediatamente esecutive.
3.14 Il Consiglio, prima di deliberare su importanti questioni, per garantire
la più ampia partecipazione alla gestione dell'Istituto, può consultare
esperti della materia.
3.15 Il Consiglio al fine di realizzare il proprio potere di iniziativa,
può decidere di costituire nel proprio seno delle commissioni di lavoro;
esse non hanno alcun potere decisionale e svolgono la propria attività
secondo le direttive stabilite dal Consiglio stesso. Le commissioni di
lavoro possono utilizzare la collaborazione di docenti, non docenti, studenti,
genitori ed esperti.
3.16 Il Consiglio d'Istituto elegge la Giunta Esecutiva. Essa ha compiti
istruttori ed esecutivi rispetto all'attività del C. d. I. e formula proposte;
in particolare, predispone per il Consiglio d'Istituto, su proposta del
dirigente scolastico il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.
3.17 La G. E., al fine di rendere più spedito il lavoro del Consiglio,
mette a disposizione dei membri del consiglio stesso tutta la documentazione
relativa ai punti all'o. d. g. con un certo anticipo.
3.18 La G. E. è convocata dal Preside; la comunicazione della convocazione,
salvo convocazioni urgenti, deve pervenire ai suoi membri almeno 3 giorni
prima della seduta e deve contenere l'o.d.g. Copia della comunicazione
di convocazione deve essere affissa all'albo. (Delle riunioni di Giunta
viene redatto contestualmente apposito verbale, che deve essere a disposizione
durante le sedute del C. d. I.).
ART. 4 - Convocazione del Collegio dei docenti
4.1 Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico
ed è convocato dal Preside mediante circolare interna secondo programmazione
e quando il Preside stesso ne individui la necessità, oppure quando almeno
un terzo dei componenti ne faccia richiesta nel rispetto dell'art. 7,
comma 4 del d. Leg. 16/04/94, n. 297.
4.2 Il Collegio dei docenti ogni anno prima dell'inizio delle lezioni,
elabora la programmazione didattico- educativa, le cui linee generali
sono vincolanti per i Consigli di classe.
4.3 Collegio dei docenti nel suo seno elegge il Comitato per la valutazione
del servizio degli insegnanti, esso è formato oltre che dal preside dell'Istituto
che ne è il Presidente, da due a quattro docenti quali membri effettivi
e da uno o due docenti quali membri supplenti. La valutazione del servizio
ha luogo su richiesta dell'interessato previa relazione del Preside. Alla
valutazione del servizio di un membro del Comitato provvede il Comitato
stesso ai cui lavori, in tal caso, non partecipa l'interessato.
4.4 Il Comitato per la valutazione degli insegnanti è convocato dal Preside
ogni qualvolta se ne presenti la necessità. Il Comitato dura in carica
un anno.
4.5 Le funzioni di segretario del Comitato sono attribuite dal Presidente
ad uno dei docenti membri del Comitato stesso.
ART. 5 - Convocazione dei consigli di
classe
5.1 I Consigli di classe sono convocati in seduta ordinaria secondo la
programmazione stabilita dal Collegio dei docenti all'inizio dell'anno
scolastico; essi, tuttavia, possono essere convocati in qualsiasi momento
se ne ponga la necessità.
5.2 L'atto di convocazione, da comunicarsi almeno cinque giorni prima,
deve riportare gli argomenti all'o.d.g.
5.3 I Consigli di classe sono convocati dal Preside di propria iniziativa
o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri.
5.4 In caso d'impedimento il Preside delega un docente membro del consiglio
medesimo a presiederlo.
ART. 6 - Disposizioni generali sul funzionamento
delle Assemblee
6.1 Tutte le componenti hanno il diritto di convocare le proprie assemblee,
previa richiesta al Preside con congruo preavviso e nel rispetto delle
norme di legge.
6.2 Le assemblee sono occasione di partecipazione democratica alla vita
della scuola e rappresentano un'occasione di formazione civile.
ART. 7- Assemblee studentesche
Assemblee di classe
7.1 Ogni assemblea è costituita da tutti gli studenti della classe; la
convocazione è autorizzata dal Preside cui deve pervenire la richiesta
almeno tre giorni prima della data prevista per lo svolgimento, tramite
i rappresentanti di classe o della maggioranza di essa. La richiesta deve
contenere l'o. d. g., l'indicazione dell'orario d'inizio e di fine e deve
essere controfirmata, per presa visione, dai docenti che hanno lezione
nelle ore del giorno stabilito per lo svolgimento dell'assemblea stessa.
7.2 È consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe al mese, nel
limite di due ore. Essa non può essere tenuta sempre lo stesso giorno
della settimana durante l'anno scolastico. Non possono aver luogo assemblee
di classe nel mese iniziale e nel mese finale dell'anno scolastico.
7.3 Durante le assemblee di classe gli studenti non possono allontanarsi
dall'aula dove esse si svolgono. Sono possibili, inoltre, su richiesta
di una componente, nella sua maggioranza, riunioni congiunte di insegnanti,
genitori, studenti della stessa classe, a carattere informativo e consultivo,
al fine di una più stretta collaborazione al processo educativo e alla
formazione culturale degli studenti. La partecipazione di ciascuno è libera.
Assemblee d'Istituto
7.4 È costituita da tutti gli studenti dell'Istituto iscritti a frequentare
nell'anno in corso.
7.5 L'assemblea d'istituto è di norma convocata su richiesta della maggioranza
assoluta (50% + 1) del Comitato studentesco o su richiesta del 10% degli
studenti dell'istituto, previa autorizzazione del Preside cui deve pervenire
la richiesta scritta con le relative firme e la precisa indicazione dell'o.
d. g., almeno cinque giorni prima della data prevista per la convocazione.
Nel caso che la programmazione dell'assemblea preveda l'intervento di
esperti esterni alla scuola, nella richiesta deve essere indicato il nome
di chi partecipa e deve essere presentata contestualmente con la presentazione
dell'o.d.g.. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio
di Istituto o, in caso di esigenze urgenti dal Presidente del Consiglio
di Istituto o dal Preside.
7.6 Gli studenti saranno informati dell'avvenuta convocazione mediante
circolare della Presidenza. È consentita N. 1 assemblea d'istituto al
mese (esclusi il mese iniziale e finale dell'a. s.) della durata dell'intera
giornata di lezione; non è possibile frazionare la durata di un'assemblea
mensile in più giorni dello stesso mese.
7.7 L'assemblea d'Istituto non potrà essere tenuta sempre nello stesso
giorno della settimana.
7.8 L'assemblea si dà un regolamento ai sensi dell'art. 14 del D.Leg.
n. 297/94.
7.9 L'assemblea elegge un presidente, che si fa garante del regolare svolgimento
della stessa, ed un segretario con il compito di registrare gli interventi.
Il Preside ha potere d'intervento nel caso di violazione del regolamento
o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.
7.10 La partecipazione degli studenti non è obbligatoria: al rientro a
scuola eventuali assenze non dovranno perciò essere giustificate quando
gli studenti richiedano per l'assemblea l'intera giornata.
7.11 La presenza degli insegnanti alle assemblee studentesche è libera;
7.12 È consentito svolgere una seconda assemblea mensile al di fuori dell'orario
scolastico, subordinatamente alla disponibilità dei locali, della durata
massima di 5h.
7.13 In relazione al numero degli studenti, alla disponibilità dei locali
ed agli obiettivi prefissati, l'assemblea d'istituto può articolarsi in
assemblee di classi parallele; nell'arco dell'anno possono convocarsi
solo quattro assemblee che prevedano l'intervento di esperti esterni;
la richiesta di convocazione, in questo caso, deve riportare i nomi degli
esperti invitati e i temi d'intervento; la partecipazione degli esperti
deve essere sottoposta all'approvazione del C.d.I.
Comitato studentesco
7.14 Il comitato studentesco è un organo collegiale esclusivo degli studenti,
i quali, tuttavia, possono invitare alle proprie riunioni persone dell'Istituto
estranee all'organo stesso.
7.15 Il comitato studentesco è composto da tutti i rappresentanti di classe.
Tutti hanno diritto al voto. Il Presidente, scelto tra i rappresentanti
degli studenti, gestisce l'assemblea in maniera democratica con il contributo
di tutti e designa un segretario tra i membri del comitato.
7.16 Tutte le decisioni da prendere a livello studentesco devono, qualora
possibile, essere prima discusse nel comitato, per poi essere votate in
assemblea plenaria. Solo i membri hanno diritto al voto; le mozioni vengono
approvate a maggioranza relativa.
7.17 Il comitato studentesco viene convocato fuori dall'orario delle lezioni
dal suo Presidente o dalla maggioranza dei suoi componenti, che devono
formulare una richiesta scritta al Preside dell'Istituto, specificando
la data, l'ora e l'o. d. g. della seduta. La richiesta deve essere presentata
almeno tre giorni prima della data di convocazione.
7.18 I rappresentanti verranno avvertiti mediante apposita circolare che
dovranno firmare.
7.19 Il Comitato studentesco approva proposte da presentare all'assemblea
e conseguentemente al C. d. I. o al Preside.
7.20 Promuove l'impegno e l'interesse degli studenti alla vita scolastica.
Comunque la priorità, come organo consultivo e decisionale, spetta all'Assemblea
plenaria d'Istituto.
ART. 8- Assemblee dei genitori
8.1 Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto:
I rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe possono eleggere
un Comitato dei genitori dell'istituto.
8.2 La data e l'orario di svolgimento dell'assemblea d'istituto e dell'assemblea
di classe devono essere concordate con il Preside, cui perverrà la richiesta
firmata:
- dai rappresentanti di classe per l'assemblea di classe;
- dal Presidente dell'assemblea, dal Vicepresidente o dalla maggioranza
dei genitori del comitato o da 200 genitori, per l'assemblea d'Istituto.
8.3 Il Preside autorizza la convocazione mediante circolare, dove sia
riportato anche l'o.d.g.
8.4 All'assemblea di classe o d'istituto possono partecipare, con diritto
di parola, il Preside e gli insegnanti della classe o dell'istituto.
8.5 Il comitato dei genitori approva proposte da presentare all'assemblea
e conseguentemente al C. d. I. Promuove l'impegno e l'interesse dei genitori
alla vita scolastica. Comunque la priorità, come organo consultivo e decisionale,
spetta all'Assemblea plenaria d'Istituto.
8.6 L'Assemblea si svolge fuori dall'orario delle lezioni e deve darsi
un regolamento da inviare in visione al Consiglio d'Istituto.